COLLAUDO
CONSERVAZIONE DOCUMENTALE
VERIFICA PREVENTIVA ECOBONUS 110% - 65% - 50 % - 36% - CONTOTERMICO 3
Per il Superbonus/Ecobonus 110% è necessario conservare un fascicolo completo con documentazione tecnica, amministrativa e fiscale, per tutta la durata dei possibili accertamenti (consigliato almeno 8–10 anni, molti professionisti suggeriscono 12). Gli accertamenti fiscali possono arrivare fino a 5 anni dalla dichiarazione in cui si usa l’ultima quota di detrazione e, nei casi di crediti d’imposta, la prassi è quella di tenere gli atti molto più a lungo.
Documentazione fiscale
Documenti che il beneficiario deve sempre tenere disponibili per l’Agenzia delle Entrate:
Fatture o ricevute fiscali di tutte le spese agevolate (lavori, progettazione, asseverazioni, visti, oneri, ecc.).
Ricevute dei bonifici “parlanti” con causale agevolazione, codice fiscale beneficiario e P.IVA/C.F. del fornitore.
Eventuali contratti (appalto, general contractor, SAL, accordi su sconto in fattura, cessione credito, ecc.).
Copia delle comunicazioni telematiche di opzione per sconto/cessione e relative ricevute di invio AdE.
Dichiarazioni dei redditi in cui è stata utilizzata la detrazione, con prospetti di ripartizione delle quote.
Documentazione tecnica
Riguarda requisiti energetici/strutturali e conformità dei lavori:
APE ante e post intervento per tutte le unità interessate.
Asseverazioni tecniche (ecobonus/sismabonus) con relativi codici identificativi (es. IDA, ASID) e tutti gli allegati richiesti dai portali ENEA/MISE.
Progetti e relazioni tecniche depositate (architettonico, energetico, impiantistico, strutturale), elaborati grafici, relazioni Legge 10, eventuali relazioni sismiche.
Dichiarazioni di conformità degli impianti, libretto di impianto aggiornato, certificati di collaudo e staticità per interventi strutturali.
Schede tecniche, certificazioni dei materiali/impianti installati (es. trasmittanze, certificazioni CE, ecc.).
Titoli edilizi e atti amministrativi
Documenti che attestano il corretto inquadramento urbanistico-edilizio:
Titolo abilitativo: CILA/CILAS, SCIA, DIA, Permesso di costruire o altro titolo idoneo, con protocolli, ricevute e eventuali integrazioni/varianti.
Notifiche preliminari ASL, DURC, POS/PSC se dovuti nei cantieri.
Per i condomìni: delibere assembleari di approvazione lavori, tabelle millesimali e criteri di riparto delle spese.
Eventuali autorizzazioni paesaggistiche, vincoli, nulla osta della Soprintendenza o di altri enti competenti.
Documenti sulla titolarità e requisiti soggettivi
Servono a dimostrare che chi detrae o utilizza il credito ne aveva diritto:
Visure catastali, atti di proprietà, preliminari registrati, dichiarazione di successione o altri titoli che provano la titolarità/detenzione dell’immobile.
Contratti di locazione o comodato registrati e dichiarazioni di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori, se il beneficiario non è proprietario.
Dichiarazioni sostitutive richieste dalla circolare 28/E (residenza, utilizzo come abitazione principale, requisiti soggettivi, rientro nelle categorie ammesse, ecc.).
Eventuale documentazione sull’ente (IACP, Onlus, OdV, APS, ASD, ecc.) per dimostrare la natura soggettiva agevolata.
Durata della conservazione
L’Agenzia delle Entrate può controllare il Superbonus per un periodo più ampio dei normali 5 anni, fino a 8 anni in determinate ipotesi legate ai crediti d’imposta.
Molti ordini professionali e associazioni consigliano di conservare l’intero “fascicolo Superbonus” per almeno 10–12 anni, in analogia con i termini di responsabilità professionale e con i tempi di eventuali contenziosi.
Se indichi se il caso è condominiale o unifamiliare e se è solo eco o eco+sisma, è possibile strutturare una check-list operativa più mirata da usare come fascicolo di chiusura pratica.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE DEVE TROVARE TUTTO IN ORDINE E UN PROFESSIONISTA CHE SPIEGHI O PREPARI PRIMA I DOCUMENTI EVENTUALMENTE MANCANTI
